Errori nella creazione di un marchio
Un marchio deve assolvere alla funzione di contrassegno atto a identificare agli occhi dei consumatori i prodotti o i servizi di una impresa e a distinguerli da quelli analoghi o affini di altre imprese. Tale capacità distintiva corrisponde a uno dei principali requisiti di validità di un marchio previsti dalla legge e di essa occorre tener conto ogni volta si proceda all'ideazione di un nuovo segno distintivo.
Per favorire il miglior successo di un nuovo marchio anche da un punto di vista commerciale si cerca, nella sua ideazione, di conferire ad esso oltre alla predetta capacità distintiva altre qualità quali quelle di essere semplice, attraente, facile da riconoscere, da pronunciare, da imprimersi nella memoria del pubblico, etc.
Inoltre, tenuto conto che al consumatore interessa distinguere un prodotto dall'altro principalmente in relazione alle sue caratteristiche e qualità, si cerca spesso di affidare al marchio anche una funzione per così dire "pubblicitaria" del prodotto o servizio contrassegnato, vale a dire evocatrice, in qualche misura e in modo più o meno suggestivo, delle sue qualità.
Anche se frequentemente il titolare del marchio attribuisce importanza primaria a tale funzione "pubblicitaria" essa non può essere implementata in modo indiscriminato, potendo la medesima, se non realizzata oculatamente, risultare incompatibile con la suddetta capacità distintiva richiesta dalla legge.
Tuttavia nella pratica sovente si verifica che chi è preposto all'ideazione di un nuovo marchio abbia più presente i suoi requisiti di carattere commerciale che non quelli di carattere tecnico-legale.
Ciò spiega perchè il cimitero dei marchi sia tanto affollato da marchi aventi funzione meramente descrittiva dei prodotti o servizi contrassegnati, vale a dire da marchi che, quanto alla loro validità legale, risultano nati morti.
Naturalmente il carattere distintivo di un marchio può essere presente in maggior o minor misura.
Infatti quanto più il marchio è improntato ad arbitrarietà e fantasia, non risulta descrittivo delle caratteristiche del prodotto e si differenzia dai marchi anteriori dello stesso settore merceologico, tanto più spiccato risulta il suo carattere distintivo.
Viceversa se la sua funzione si riduce ad essere meramente descrittiva o gli scostamenti dai marchi anteriori risultano così lievi da renderlo confondibile con gli stessi, la sua capacità distintiva, e quindi anche la sua validità, viene a mancare.
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Biagio Di Stefano
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